Separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile
Descrizione
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n.132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:
oppure, se sussistono determinate condizioni:
- sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Divorzio Breve
Riguardo i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio, in seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono:
- sei mesi nel caso di separazione consensuale
- un anno nel caso di separazione giudiziale
Requisiti del richiedente
L'art. 12 della Legge n.162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune in cui è avvenuta:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano:
- figli minori nati dal matrimonio;
- figli, nati nel matrimonio, ora maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
- figli, nati nel matrimonio, incapaci (sottoposti a tutela, curatela o amministrazione di sostegno) o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Inoltre l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum)
Iter procedura
Le fasi dell'accordo
- Prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente o contestualmente da ognuno dei coniugi (moduli per separazione, divorzio e modifica condizioni);
- Il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 , effettuato tramite il servizio PagoPA.
- L'Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio, deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare trascorsi almeno 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
Solo nel caso di accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è prevista la seconda comparizione per la conferma dell’accordo, il quale è dunque immediatamente efficace.
Costi
16,00 euro
Informazioni
Prenotazione appuntamento:
Ufficio Servizi Dremografici ed Elettorali
email: anagrafe@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
telefono: 055 8256305 / 304
fax: 055 8256310
Normativa di riferimento
- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
- Circolare del Ministero dell'Interno n.16 del 01/10/2014
- Circolare del Ministero dell'Interno n.19 del 28/11/2014
- Circolare del Ministero dell'Interno n.21 del 09/12/2014
- Circolare del Ministero dell'Interno n.6 del 24/04/2015
- Legge 06 maggio 2015 n.55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Ufficio Stato Civile
- Referente
- Isabella Vadi
- Responsabile
- Silvia Benvenuti
- Indirizzo
- via del Cassero 21 - piano terra
- Fax
- 0558256310
- anagrafe@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
- Orario di apertura
- dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30; lunedì e giovedì anche 16.00-18.30
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